Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi cambia il modo in cui il packaging deve essere progettato, documentato e gestito lungo tutta la filiera.
Non riguarda soltanto le grandi industrie. Può coinvolgere chi produce un imballaggio, chi lo importa, chi lo distribuisce e chi lo utilizza per vendere o consegnare un prodotto.
Per noi che lavoriamo ogni giorno con gli imballaggi, il punto più importante è questo: non basta più scegliere una confezione perché è leggera, pratica o realizzata con un materiale considerato migliore. Bisogna verificare quali requisiti si applicano, chi deve dimostrarli e da quale data.
Il PPWR introduce un quadro unico europeo, ma molte prescrizioni entrano in applicazione in momenti diversi e alcune richiederanno ulteriori atti tecnici. Per questo conviene prepararsi gradualmente, evitando sia allarmismi sia rinvii dell’ultimo momento.

Cos’è il regolamento PPWR
Il PPWR è il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Stabilisce requisiti comuni per progettazione, composizione, riciclabilità, riduzione, riuso, etichettatura e gestione del fine vita degli imballaggi immessi sul mercato europeo.
Obiettivi e testo EUR-Lex
PPWR significa Packaging and Packaging Waste Regulation.
Il regolamento nasce per ridurre la quantità crescente di rifiuti di imballaggio e rendere più uniforme il mercato europeo. Fino ad oggi, infatti, imprese che vendevano in più Paesi potevano trovarsi davanti a regole nazionali diverse su etichette, riuso, sistemi di deposito e gestione dei rifiuti.
Gli obiettivi principali sono:
- ridurre quantità, peso e volume degli imballaggi;
- limitare l’uso non necessario di materie prime vergini;
- migliorare la riciclabilità;
- favorire il contenuto riciclato;
- promuovere il riuso dove previsto;
- armonizzare progressivamente le etichette;
- ridurre determinati formati di imballaggio;
- rafforzare responsabilità e controlli lungo la filiera.
Il testo ufficiale è disponibile su EUR-Lex come Regolamento UE 2025/40. La lettura del regolamento deve essere accompagnata dagli allegati, perché molte definizioni, procedure e prove sono riportate proprio nelle parti finali.
Il PPWR si inserisce in una strategia europea più ampia. La direttiva europea sui rifiuti aveva già introdotto principi come prevenzione, responsabilità estesa del produttore, preparazione per il riutilizzo e riciclo. Il nuovo regolamento applica questi principi in modo più specifico al packaging.
Differenze con la normativa precedente
La principale differenza è che il PPWR è un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri, mentre il quadro precedente era basato soprattutto sulla Direttiva 94/62/CE, recepita attraverso le normative nazionali.
Il nuovo testo non si limita inoltre a fissare obiettivi generali di recupero e riciclo. Introduce requisiti più dettagliati per gli imballaggi, tra cui:
- valutazione della conformità;
- documentazione tecnica;
- dichiarazione UE di conformità;
- riduzione al minimo di peso e volume;
- progettazione per il riciclo;
- contenuto riciclato in alcuni imballaggi plastici;
- obiettivi di riuso per specifici settori;
- nuove regole di etichettatura;
- restrizioni per determinati formati;
- responsabilità precise per gli operatori economici.
Il confronto con la direttiva europea SUP aiuta a capire la portata del cambiamento.
La SUP interviene soprattutto su determinati prodotti in plastica monouso, introducendo divieti, riduzioni e obblighi mirati. Il PPWR, invece, copre l’intero sistema degli imballaggi, indipendentemente dal materiale, e segue tutto il loro ciclo di vita.
Novità del regolamento imballaggi 2025/40
Il Regolamento 2025/40 introduce requisiti progressivi su riciclabilità, riduzione degli imballaggi, contenuto riciclato, riuso ed etichettatura. Non tutte le scadenze coincidono: alcune disposizioni si applicano dal 2026, mentre altri obiettivi diventano operativi dal 2030 o negli anni successivi.
Requisiti di riciclo e riduzione
Uno dei principi centrali del PPWR è che gli imballaggi immessi sul mercato europeo dovranno essere riciclabili secondo criteri comuni.
La sola possibilità teorica di riciclare un materiale non sarà sufficiente. La valutazione dovrà considerare anche progettazione, componenti, separabilità e capacità di essere raccolto, selezionato e riciclato su scala adeguata.
Per le imprese questo significa dover osservare con maggiore attenzione:
- materiali combinati;
- adesivi ed etichette;
- chiusure;
- colori;
- rivestimenti;
- residui di prodotto;
- elementi non separabili;
- compatibilità con i flussi di raccolta e trattamento.
Il regolamento introduce inoltre obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio e obbliga a limitare peso e volume al minimo necessario per garantire la funzione del prodotto.
Entro il 2030, fabbricanti e importatori dovranno dimostrare che l’imballaggio non è sovradimensionato rispetto al contenuto, tenendo conto di protezione, logistica, conservazione e sicurezza.
Questo non significa eliminare ogni spazio vuoto. Un imballaggio alimentare può aver bisogno di una forma precisa per proteggere il prodotto, evitare schiacciamenti o mantenere la chiusura. La differenza è che queste necessità dovranno poter essere motivate.
Per gli imballaggi in bioplastica compostabile resta importante anche il corretto fine vita. L’approfondimento su Biorepack, riciclo e consorzio chiarisce il ruolo della filiera italiana dedicata agli imballaggi compostabili certificati.
Il PPWR non stabilisce però che tutto il packaging compostabile sia automaticamente preferibile o utilizzabile in ogni situazione. La funzione dell’imballaggio e il circuito di trattamento disponibile restano determinanti.
Standard per il riuso dei materiali
Il PPWR introduce obblighi e obiettivi di riuso per specifiche categorie di imballaggio e per determinati operatori economici.
Un imballaggio riutilizzabile non è semplicemente una confezione usata una seconda volta. Deve essere progettato per compiere più rotazioni, mantenere sicurezza e funzionalità ed essere inserito in un sistema capace di gestire restituzione, raccolta, lavaggio, controllo e nuova immissione.
Nel settore Ho.Re.Ca. e nell’asporto, il regolamento prevede anche obblighi specifici per i distributori finali. Le modalità concrete dipendono dalla tipologia di attività, dalle dimensioni e dalle scadenze previste.
Nella pratica, il confronto tra monouso compostabile o riutilizzabile non può essere risolto con una risposta valida per qualsiasi servizio.
Un sistema riutilizzabile può essere efficace quando esistono:
- restituzione organizzata;
- lavaggio controllato;
- spazio per stoccaggio e raccolta;
- numero sufficiente di rotazioni;
- tracciabilità;
- logistica stabile.
Durante una manifestazione temporanea, una sagra o un servizio distribuito su un territorio ampio, queste condizioni possono essere difficili da garantire.
In altri contesti, una soluzione monouso compostabile certificata può semplificare la raccolta insieme ai residui alimentari, ma solo quando il servizio dell’organico è effettivamente organizzato e accetta tali materiali.
Il PPWR chiede quindi di superare le scelte basate soltanto su slogan. Bisogna valutare il sistema complessivo, non il singolo prodotto isolato.
Adempimenti e conformità
La conformità al PPWR richiede documentazione tecnica, controllo interno della produzione e una dichiarazione UE di conformità. Gli obblighi cambiano in base al ruolo dell’impresa: fabbricante, importatore, distributore o altro operatore economico.
Dichiarazione di conformità PPWR
La dichiarazione UE di conformità serve ad attestare che l’imballaggio rispetta i requisiti applicabili del regolamento.
Non è una semplice dichiarazione commerciale e non coincide con la conformità MOCA, con la certificazione di compostabilità o con l’etichettatura ambientale. Questi documenti possono coesistere, ma rispondono a obblighi diversi.
La dichiarazione PPWR viene redatta dal fabbricante sulla base della documentazione tecnica e della procedura di valutazione della conformità.
Deve permettere di identificare:
- imballaggio o tipologia di imballaggio;
- fabbricante responsabile;
- oggetto della dichiarazione;
- requisiti applicabili;
- norme o specifiche tecniche utilizzate;
- eventuali riferimenti necessari;
- data;
- firma del soggetto autorizzato.
Il fabbricante deve inoltre conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione per il periodo previsto dal regolamento. Importatori e distributori hanno obblighi di verifica e devono assicurarsi che l’imballaggio sia accompagnato dalle informazioni richieste.
Per le imprese che commercializzano molti formati, conviene iniziare a organizzare un fascicolo per ogni famiglia di imballaggi, includendo:
- composizione;
- peso;
- dimensioni;
- disegni o specifiche;
- fornitori dei materiali;
- prove;
- certificazioni;
- dichiarazioni;
- informazioni sul contenuto riciclato;
- dati sulla riciclabilità;
- versioni e date dei documenti.
Un archivio costruito bene oggi riduce il rischio di dover ricostruire tutto quando una scadenza diventa operativa.
Nel valutare incentivi o vantaggi economici collegati alle scelte di packaging bisogna invece prestare attenzione alla loro effettiva validità. Le precedenti misure sul credito d’imposta per imballaggi biodegradabili appartengono a interventi nazionali distinti dal PPWR.
Non bisogna quindi presentare un’agevolazione passata come vantaggio automatico derivante dalla conformità al nuovo regolamento. Eventuali incentivi disponibili al momento dell’investimento devono essere verificati separatamente.
Linee guida e webinar CONAI
CONAI ha predisposto una sezione dedicata al PPWR con vademecum, aggiornamenti, FAQ, webinar e strumenti rivolti alle imprese.
Questi materiali sono particolarmente utili perché traducono il regolamento in problemi operativi:
- chi è coinvolto;
- quali articoli si applicano;
- come leggere le scadenze;
- quali obblighi riguardano il riuso;
- come valutare la riduzione degli imballaggi;
- come cambierà l’etichettatura;
- quali documenti devono essere predisposti.
I webinar CONAI permettono inoltre di seguire l’evoluzione degli atti delegati e di esecuzione.
Questo aspetto è importante perché il PPWR definisce il quadro generale, ma diversi dettagli tecnici saranno completati progressivamente dalla Commissione europea.
Nella nostra esperienza, il rischio maggiore per le aziende non è solo non conoscere la norma. È confondere scadenze diverse o pensare che un unico documento possa dimostrare tutto.
Un imballaggio alimentare, per esempio, può dover essere accompagnato da:
- conformità MOCA;
- certificazione di compostabilità, se dichiarata;
- informazioni ambientali;
- documentazione PPWR;
- dichiarazioni relative a sostanze o composizione;
- documenti richiesti da uno specifico cliente o bando.
Per questo conviene creare una matrice interna molto semplice: prodotto, obbligo, documento, responsabile, data di aggiornamento.
Il supporto di CONAI è prezioso per interpretare il nuovo quadro italiano, ma non sostituisce la responsabilità del singolo operatore economico. Ogni impresa deve capire quale ruolo ricopre e quali obblighi le spettano.
Domande frequenti
Quando entra in vigore il regolamento PPWR?
Il regolamento PPWR è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica in via generale dal 12 agosto 2026.
Alcuni obblighi e obiettivi hanno però scadenze successive, per esempio nel 2030, 2035 o oltre. Per questo non è corretto considerare il 12 agosto 2026 come unica data valida per tutte le prescrizioni.
Ogni impresa deve verificare gli articoli applicabili ai propri imballaggi e il calendario previsto per ciascun requisito.
Dove scaricare il testo del regolamento 2025/40 in PDF?
Il testo del Regolamento UE 2025/40 in PDF può essere scaricato da EUR-Lex, il portale ufficiale della legislazione europea.
È consigliabile utilizzare sempre la versione consolidata o controllare eventuali rettifiche, atti delegati e documenti di orientamento pubblicati successivamente.
Anche CONAI mette a disposizione collegamenti, vademecum e materiali operativi, ma il testo normativo ufficiale resta quello pubblicato su EUR-Lex.
Chi deve emettere la dichiarazione di conformità?
La dichiarazione UE di conformità deve essere redatta dal fabbricante dell’imballaggio sulla base della documentazione tecnica e della procedura di valutazione prevista dal PPWR.
Quando il fabbricante non è stabilito nell’Unione europea, l’importatore deve verificare che gli obblighi siano stati rispettati prima di immettere l’imballaggio sul mercato.
Anche distributori e altri operatori economici devono controllare la presenza della documentazione prevista e non devono commercializzare imballaggi che sanno o ritengono non conformi.
Qual è il ruolo del CONAI nel nuovo regolamento?
Il ruolo del CONAI nel nuovo regolamento consiste soprattutto nel supportare il sistema italiano degli imballaggi e accompagnare le imprese nell’interpretazione degli obblighi.
CONAI pubblica guide, FAQ, webinar e aggiornamenti su riciclabilità, prevenzione, riuso, etichettatura e responsabilità degli operatori.
Per capire cos’è il CONAI bisogna però distinguere tra le sue funzioni nazionali e gli obblighi europei.
CONAI non emette la dichiarazione UE di conformità al posto del fabbricante e non certifica automaticamente la conformità PPWR di un imballaggio. La responsabilità resta in capo agli operatori indicati dal regolamento.


