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Etichettatura ambientale imballaggi: guida completa 2024

Un vasetto, un tappo e una fascetta possono sembrare un’unica confezione. Ai fini dell’etichettatura ambientale, però, possono essere tre componenti differenti, ciascuna con il proprio materiale e la propria indicazione di raccolta.

È proprio su questi dettagli che riceviamo più domande.

Ci contattano ristoratori, cantine, produttori alimentari e aziende che stanno preparando una nuova confezione o personalizzando un imballaggio e vogliono capire quali codici inserire. Il dubbio nasce spesso quando il prodotto è composto da più parti oppure quando una componente viene sostituita senza modificare il resto della grafica.

Nel nostro lavoro abbiamo imparato che l’etichettatura non va affrontata alla fine, quando il file è già pronto per la stampa. È meglio verificare prima materiali, componenti separabili e documenti ricevuti dai fornitori.

La regola di base è semplice: bisogna sapere com’è fatto realmente l’imballaggio, non soltanto come appare.

Obblighi legislativi e scadenze 2024

L’etichettatura ambientale degli imballaggi è obbligatoria in Italia dal 1° gennaio 2023. Nel 2024 l’obbligo era quindi già pienamente operativo e riguardava gli imballaggi immessi al consumo sul mercato italiano.

Per gli imballaggi destinati al consumatore finale devono essere indicate sia la codifica del materiale sia la raccolta di destinazione. Nel canale professionale resta obbligatoria almeno l’identificazione del materiale.

Le scadenze 2024 non rappresentano quindi l’avvio della norma, ma una fase nella quale molte aziende hanno dovuto consolidare procedure, grafiche e responsabilità interne.

Il tema si collega anche alle misure nazionali che, negli anni, hanno cercato di favorire materiali alternativi. Il credito d’imposta per imballaggi biodegradabili appartiene però a un ambito distinto dall’obbligo di etichettatura.

Prima di presentare un’agevolazione come ancora disponibile bisogna verificare periodo di applicazione, beneficiari e risorse effettivamente stanziate.

Il decreto legislativo e il nuovo obbligo

L’obbligo deriva dall’articolo 219, comma 5, del Decreto legislativo 152/2006, modificato dal Decreto legislativo 116/2020.

La norma prevede che gli imballaggi siano etichettati secondo modalità capaci di agevolarne raccolta, riutilizzo, recupero e riciclo, oltre a fornire informazioni corrette al consumatore.

I produttori devono inoltre indicare la natura dei materiali utilizzati attraverso i codici previsti dalla Decisione europea 97/129/CE.

Per gli imballaggi destinati al consumatore finale bisogna generalmente riportare:

  • codice identificativo del materiale;
  • indicazione della famiglia di raccolta;
  • eventuale separazione delle componenti;
  • invito a verificare le disposizioni del Comune.

Per gli imballaggi destinati esclusivamente al canale B2B resta obbligatoria la codifica identificativa dei materiali. Le altre informazioni sulla raccolta possono essere fornite volontariamente, soprattutto quando aiutano il cliente professionale a gestire correttamente il fine vita.

L’etichettatura ambientale si inserisce in una strategia europea più ampia, che comprende anche la Direttiva SUP sulla riduzione dell’impatto di determinati prodotti in plastica monouso.

I due obblighi non devono però essere confusi. La SUP limita o disciplina determinati prodotti, mentre l’etichettatura ambientale serve a identificare l’imballaggio e a indicarne il corretto conferimento.

Sanzioni per la mancata etichettatura

La mancata etichettatura ambientale può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria.

La responsabilità non va valutata soltanto sulla base di chi stampa materialmente l’etichetta. In una filiera possono essere coinvolti produttore dell’imballaggio, utilizzatore, importatore, distributore e soggetto che immette il prodotto confezionato sul mercato.

Uno degli errori che incontriamo più spesso avviene quando un’azienda mantiene la stessa grafica ma cambia una componente della confezione.

Può succedere, per esempio, che venga sostituito un coperchio in PET con uno in PP, oppure che una fascetta in carta lasci il posto a una pellicola. Se nessuno controlla la modifica, l’etichetta continua a riportare il vecchio codice.

Per questo, quando lavoriamo su una fornitura personalizzata, chiediamo di verificare il prodotto completo prima di chiudere il file di stampa. Non basta controllare il contenitore principale: bisogna considerare anche coperchio, film, etichetta, fascetta e sacchetto esterno.

Una verifica fatta prima della produzione evita ristampe, confezioni inutilizzabili e contestazioni successive.

Per ridurre il rischio è utile definire per iscritto:

  • chi fornisce i dati sulla composizione;
  • chi assegna i codici;
  • chi approva la grafica;
  • chi controlla le informazioni sulla raccolta;
  • chi conserva le schede tecniche;
  • chi aggiorna l’etichetta quando cambia un componente.

Il controllo, quindi, non dovrebbe fermarsi alla prima approvazione. Ogni modifica della confezione richiede una nuova verifica.

Linee guida CONAI e codifica dei materiali

Le linee guida CONAI aiutano le aziende a interpretare l’obbligo e a costruire un’etichetta comprensibile. Non sostituiscono la legge, ma offrono indicazioni pratiche su componenti, codici, raccolta e utilizzo dei canali digitali.

Elenco dei codici identificativi alfanumerici

I codici identificativi derivano dalla Decisione 97/129/CE e cambiano in base al materiale.

Per la plastica troviamo, tra gli altri:

  • PET 1;
  • HDPE 2;
  • PVC 3;
  • LDPE 4;
  • PP 5;
  • PS 6;
  • OTHER 7.

Per carta e cartone sono comuni:

  • PAP 20 per il cartone ondulato;
  • PAP 21 per il cartone non ondulato;
  • PAP 22 per la carta.

Per i metalli:

  • FE 40 per l’acciaio;
  • ALU 41 per l’alluminio.

Per il vetro:

  • GL 70 per il vetro trasparente;
  • GL 71 per il vetro verde;
  • GL 72 per il vetro marrone.

Gli imballaggi composti utilizzano codici specifici, generalmente preceduti dalla lettera C, in relazione al materiale prevalente.

Conoscere cos’è il CONAI aiuta a comprendere il ruolo del sistema nazionale nella gestione degli imballaggi e nel coordinamento dei consorzi di filiera.

Per gli imballaggi in bioplastica compostabile entra in gioco anche Biorepack, il consorzio dedicato alla gestione a fine vita di questa specifica tipologia di packaging.

Una bioplastica compostabile non deve essere classificata in modo approssimativo. Bisogna verificare il materiale, la certificazione, la funzione dell’imballaggio e le indicazioni applicabili.

Etichettatura ambientale per la plastica

L’etichettatura ambientale della plastica deve identificare il polimero e indicare la raccolta prevista per l’imballaggio.

Un esempio semplice può essere:

PP 5 – Raccolta plastica. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

La frase deve però essere adattata alla confezione reale.

Se l’imballaggio è composto da vaschetta, coperchio e pellicola separabili manualmente, ciascuna componente dovrebbe essere identificata.

Per esempio:

  • vaschetta: PET 1, raccolta plastica;
  • coperchio: PP 5, raccolta plastica;
  • fascetta: PAP 22, raccolta carta.

Quando le componenti non sono separabili manualmente, l’indicazione deve seguire le regole previste per gli imballaggi composti o per il materiale prevalente.

La sigla non garantisce da sola la riciclabilità effettiva. Identifica il materiale, mentre il recupero dipende anche da forma, colore, residui, componenti accoppiate e tecnologie disponibili.

Per i prodotti compostabili occorre evitare un’altra semplificazione: la dicitura “bio” non basta. Devono essere presenti informazioni coerenti con la certificazione e con il corretto circuito di raccolta.

Download delle linee guida in PDF

Le linee guida sull’etichettatura ambientale possono essere consultate e scaricate attraverso i portali del Ministero dell’Ambiente e di CONAI.

Prima di utilizzare un PDF salvato in archivio è utile controllare:

  • data di pubblicazione;
  • eventuali aggiornamenti;
  • FAQ successive;
  • linee guida settoriali;
  • modifiche normative intervenute;
  • nuove regole europee.

CONAI mette a disposizione anche uno strumento digitale con esempi, domande frequenti e indicazioni dedicate a diversi settori.

Per chi gestisce molti articoli, consigliamo di non affidarsi soltanto al PDF generale. È più pratico creare una scheda interna per ciascun imballaggio con:

  • codice prodotto;
  • componenti;
  • materiale;
  • codice alfanumerico;
  • indicazione di raccolta;
  • fornitore;
  • scheda tecnica;
  • data dell’ultimo controllo.

Questo tipo di archivio ci aiuta anche nel lavoro quotidiano con i clienti. Quando arriva una richiesta su una confezione personalizzata, possiamo verificare più rapidamente se il materiale dichiarato corrisponde davvero a quello fornito.

Esempi pratici e applicazioni settoriali

L’etichettatura cambia in base alla struttura dell’imballaggio, non semplicemente al settore. Vino, miele e ristorazione presentano però situazioni ricorrenti che aiutano a comprendere come applicare le regole.

Etichettatura ambientale per vino e miele

Una bottiglia di vino può essere composta da:

  • bottiglia in vetro;
  • tappo in sughero o materiale sintetico;
  • capsula;
  • etichetta;
  • eventuale confezione esterna in cartone.

Un vasetto di miele può comprendere:

  • vaso in vetro;
  • tappo metallico;
  • sigillo;
  • etichetta;
  • confezione regalo.

Quando le parti sono separabili manualmente, devono essere identificate in modo coerente. L’etichetta può essere riportata direttamente sulla confezione, su un supporto esterno oppure attraverso strumenti digitali ammessi dalla normativa.

Con cantine e aziende agricole il problema emerge spesso durante degustazioni, confezioni regalo e vendita diretta.

Una bottiglia può essere correttamente identificata come vetro, ma restano da valutare tappo, capsula, etichetta e scatola. Lo stesso accade con un vasetto di miele, dove il tappo metallico e il sigillo seguono indicazioni diverse dal contenitore in vetro.

Quando ci viene richiesta una fornitura coordinata, cerchiamo quindi di non considerare i singoli articoli separatamente. Guardiamo l’insieme della confezione e il modo in cui verrà consegnata al cliente.

Le forniture compostabili per cantine e aziende agricole possono essere utili per degustazioni, eventi e vendita diretta. Anche in questo caso, però, ogni bicchiere, piatto, sacchetto o confezione deve mantenere la propria corretta indicazione di smaltimento.

Un bicchiere compostabile utilizzato durante una degustazione non segue automaticamente lo stesso percorso della bottiglia di vetro o della scatola in cartone.

Regole per gli imballaggi nei ristoranti

Nella ristorazione l’etichettatura ambientale riguarda soprattutto confezioni da asporto, vaschette, bicchieri, sacchetti, coperchi e altri imballaggi consegnati al cliente.

Se il ristoratore acquista packaging già etichettato e lo utilizza senza modificarlo, le informazioni dovrebbero essere state predisposte a monte dal soggetto responsabile.

La situazione richiede più attenzione quando l’attività:

  • personalizza direttamente il packaging;
  • importa confezioni dall’estero;
  • utilizza etichette proprie;
  • combina componenti acquistate da fornitori diversi;
  • confeziona prodotti destinati alla vendita al dettaglio;
  • commissiona imballaggi con il proprio marchio.

Nella ristorazione vediamo spesso un’altra difficoltà: il cliente riceve una vaschetta, un coperchio, una fascetta e un sacchetto, ma non sa se devono essere separati.

Ci è capitato di trovare una corretta indicazione “raccolta carta” sul corpo principale della confezione, mentre il coperchio o il film non riportavano informazioni facilmente visibili. A fine consumo, il cliente deve quindi interpretare da solo materiali e simboli.

Per questo, quando valutiamo il packaging per la ristorazione, consideriamo anche la chiarezza del fine vita.

Una confezione funzionale non deve soltanto chiudersi bene e resistere al trasporto: deve anche permettere a chi la utilizza di capire come separarla.

Nel packaging alimentare la conformità non riguarda soltanto lo smaltimento. Bisogna verificare anche idoneità al contatto con gli alimenti, temperatura, chiusura e destinazione d’uso.

Etichettatura ambientale nei mercati esteri

Un’etichetta conforme in Italia non è automaticamente sufficiente per vendere in Francia, Spagna o negli altri Paesi europei.

Ogni mercato può richiedere simboli, formule linguistiche, registrazioni e informazioni specifiche. Il futuro quadro PPWR porterà maggiore armonizzazione, ma nel periodo transitorio restano differenze nazionali importanti.

Normative vigenti in Francia e Spagna

In Francia, per numerosi prodotti destinati alle famiglie, l’informazione sulla raccolta utilizza il simbolo Triman accompagnato dall’Info-tri.

L’Info-tri spiega come separare le diverse componenti dell’imballaggio e può essere soggetta a regole grafiche precise.

Per gli imballaggi molto piccoli sono previste possibilità di comunicazione dematerializzata, ma limiti dimensionali e condizioni devono essere verificati con attenzione.

Un’impresa italiana che vende in Francia non dovrebbe limitarsi a tradurre “raccolta plastica” in francese. Deve controllare:

  • applicabilità del Triman;
  • formato Info-tri;
  • dimensioni;
  • posizione;
  • lingua;
  • responsabilità estesa del produttore;
  • registrazione nel sistema francese;
  • eventuali eccezioni.

Le vaisselle compostable possono essere utilizzate da hotel e catering che operano sul mercato francese, ma la compostabilità del prodotto non sostituisce gli obblighi locali di informazione ed etichettatura.

In Spagna il Real Decreto 1055/2022 prevede che gli imballaggi domestici indichino la frazione o il contenitore nel quale devono essere conferiti.

Quando un imballaggio è composto da materiali separabili, deve essere indicata la destinazione di ciascuna parte. Se i materiali non sono facilmente separabili, si utilizza l’indicazione relativa al materiale prevalente, salvo soluzioni di raccolta più appropriate.

La normativa spagnola prevede inoltre indicazioni specifiche per:

  • imballaggi riutilizzabili;
  • sistemi di deposito, restituzione e ritorno;
  • imballaggi compostabili;
  • determinate marcature ambientali;
  • affermazioni sulla riciclabilità.

In Spagna non è sufficiente copiare l’etichetta italiana e cambiare la lingua. È necessario verificare le prescrizioni nazionali e il ruolo ricoperto dall’azienda nella filiera.

Domande frequenti

Quando è obbligatoria l’etichettatura ambientale per gli imballaggi?

L’etichettatura ambientale per gli imballaggi è obbligatoria in Italia dal 1° gennaio 2023.

Gli imballaggi destinati al consumatore finale devono riportare il codice identificativo del materiale e le indicazioni sulla raccolta. Per gli imballaggi destinati al canale B2B è obbligatoria almeno la codifica del materiale secondo la Decisione 97/129/CE.

Le modalità concrete possono cambiare in base a dimensioni, componenti e canale di vendita.

Qual è la normativa CONAI per l’etichettatura ambientale degli imballaggi?

La normativa per l’etichettatura ambientale degli imballaggi deriva dall’articolo 219, comma 5, del Decreto legislativo 152/2006, modificato dal Decreto legislativo 116/2020.

CONAI non emana la legge, ma pubblica linee guida, esempi e strumenti operativi per aiutare le imprese ad applicarla correttamente.

La codifica dei materiali segue la Decisione europea 97/129/CE.

Quali sono i sistemi di etichettatura ambientale?

I sistemi di etichettatura ambientale comprendono obblighi di identificazione e raccolta degli imballaggi, etichette ambientali volontarie e certificazioni riferite a specifiche caratteristiche.

L’etichettatura obbligatoria degli imballaggi indica materiale e conferimento. Marchi volontari come Ecolabel attestano invece prestazioni ambientali definite per specifiche categorie di prodotti o servizi.

Un codice come PAP 21 non equivale quindi a una certificazione ambientale. Identifica soltanto il materiale.

Quali sono le etichette ambientali?

Le etichette ambientali comprendono simboli obbligatori, codici dei materiali, indicazioni di raccolta e marchi volontari basati su criteri ambientali.

Tra gli esempi troviamo:

  • codici PET, PP, PAP, ALU e GL;
  • indicazioni “raccolta plastica”, “raccolta carta” o “raccolta vetro”;
  • Triman e Info-tri in Francia;
  • marchi di compostabilità;
  • Ecolabel UE;
  • certificazioni forestali;
  • dichiarazioni ambientali di prodotto.

Ogni etichetta comunica un’informazione diversa. Prima di inserirla su una confezione bisogna capire che cosa dimostra, chi la rilascia e a quale prodotto si riferisce.

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